Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21249 - pubb. 19/02/2019

Processo di divorzio: irreclamabilità dell’ordinanza del Giudice Istruttore confermativa o modificativa di quella presidenziale

Tribunale Bari, 22 Novembre 2018. Est. Cristina Fasano.


Separazione e divorzio – Provvedimenti del Giudice Istruttore ex art. 709 c.p.c. – Reclamabilità – Esclusione



L’ordinanza con la quale (pendente il processo di separazione o divorzio) il giudice istruttore può revocare, modificare o integrare i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal Presidente ex art.708 c.p.c. non è suscettibile di reclamo. L’unico rimedio esperibile è l’istanza, rivolta allo stesso giudici istruttore per la revoca, modifica o integrazione della determinazione assunta, salvo che la causa non sia rimessa al Collegio per decidere l’intera controversia.

L’assenza di uno strumento di impugnazione non crea alcuna lacuna nell’ordinamento, laddove le ordinanze in oggetto sono sempre suscettibili di revoca o modifica da parte dello stesso giudice istruttore che le a adottate.

Il legislatore ha previsto espressamente il gravame soltanto avverso i provvedimenti temporanei e urgenti adottati dal Presidente con ordinanza ex art.708, comma 3, c.p.c., che si pone come atto unico e irripetibile, tale da giustificare l’introduzione di uno specifico rimedio impugnatorio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Gilberto Casalino


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