Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2047 - pubb. 03/03/2010

Denunzia al tribunale di gravi irregolarità, oggetto del giudizio, legittimazione di sindaci e amministratori e del socio inoptante

Tribunale Salerno, 10 Novembre 2009. Est. Colucci.


Società di capitali – Denunzia al tribunale di gravi irregolarità – Procedimento ex art. 2409 cod. civ. – Oggetto della cognizione del giudice – Provvedimenti con autorità di giudicato – Esclusione – Pendenza di giudizi relativi ai fatti contestati – Irrilevanza.

Società di capitali – Procedimento ex art. 2409 cod. civ. – Legittimazione ad agire di sindaci, amministratori ed institori – Sussistenza.

Società di capitali – Procedimento ex art. 2409 cod. civ. – Interessi di carattere generale – Clausola compromissoria – Competenza del giudice ordinario – Sussistenza.

Società di capitali – Procedimento ex art. 2409 cod. civ. – Azzeramento e ricostituzione del capitale sociale – Omesso esercizio del diritto di opzione – Legittimazione del socio – Insussistenza.



Il Tribunale, adito con denunzia ex art. 2409 codice civile, può conoscere, ai fini della definizione del relativo procedimento, di tutte le questioni, anche di carattere preliminare, prospettate dalle parti, con provvedimenti che non hanno attitudine ad acquistare autorità di giudicato sostanziale; è inoltre irrilevante, ai fini della ammissibilità della denuncia ex art. 2409, la pendenza di giudizi contenziosi vertenti sui fatti denunziati, così come il rigetto di precedenti denunzie ed il mancato previo esperimento della denunzia ex art. 2409 al Collegio Sindacale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I sindaci, gli amministratori e gli insititori della società possono senz’altro partecipare - in veste di contraddittori e muniti di difesa tecnica - al procedimento instaurato ai sensi dell’art. 2409 codice civile dai soci che rappresentano il decimo del capitale sociale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Poiché il procedimento ex art. 2409 codice civile coinvolge anche interessi di carattere generale, deve essere condivisa quella giurisprudenza di merito che ha affermato che il tribunale è competente a decidere sul ricorso ex art. 2409 anche nell'ipotesi in cui sia presente nello statuto una clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale le controversie tra soci ed amministratori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non è legittimato a proporre il ricorso di cui all’art. 2409 codice civile il socio che a seguito di azzeramento e ricostituzione del capitale sociale non abbia impugnato la relativa deliberazione e non abbia altresì provveduto ad esercitare il diritto di opzione per la sottoscrizione (che è atto di natura consensuale e recettizio) delle azioni di nuova emissione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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