Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 17954 - pubb. 19/09/2017

Azioni esecutive nei confronti di concordato omologato

Tribunale Bari, 23 Agosto 2017. Est. Cassano.


Concordato preventivo omologato – Azioni esecutive sul patrimonio del debitore sottoposto a procedura concorsuale – Spese processuali distratte in favore del difensore del creditore in un giudizio iniziato prima e conclusosi in pendenza della procedura concorsuale – Ammissibilità – In misura integrale anziché nei termini e alle condizioni di cui al piano omologato



Dal combinato disposto degli artt. 168 comma 1 e 184 Legge Fallimentare sono escluse le spese processuali, distratte in favore del difensore della controparte dell’impresa in concordato in un giudizio iniziato prima e conclusosi in pendenza della procedura concorsuale e, pertanto, avvenuta l’omologazione definitiva del concordato è sempre ammissibile l’azione esecutiva per il loro recupero integrale, anziché nei termini e alle condizioni di cui al piano omologato. (Gilberto Casalino) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Gilberto Casalino


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