Deposito di memoria istruttoria integrativa di altra presentata in precedenza ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.
Tribunale di Mantova, 30 Maggio 2017. Est. Bernardi.
Processo civile – Deposito di memoria istruttoria integrativa di altra presentata in precedenza ai sensi dell’art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. – Inammissibilità per consumazione del potere della parte
L’avvenuto deposito della memoria istruttoria prevista dall’art. 183 VI co. n. 2 c.p.c. determina la consumazione del potere riconosciuto alla parte sicché è inammissibile il deposito di ulteriore memoria integrativa benché avvenuto nel rispetto dei termini previsti da tale disposizione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)