Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15664 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Treviso, 30 Giugno 2016. .


Azione di accertamento negativo debito su conto corrente – Illegittimità dell’anatocismo per contrarietà all’art.1283 c.c.



È nulla la clausola contenuta nei contratti stipulati prima del 22.04.00 che prevede la possibilità, per la banca, di applicare l’anatocismo trimestrale sui saldi debitori del correntista, per violazione del divieto stabilito dall’art.1283 c.c., il quale osterebbe anche un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale. Ne consegue che gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione (per tutte, Cass. S.U. n. 24418/2010). (Lorenzo Di Antonio) (riproduzione riservata)