Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15237 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bergamo, 03 Maggio 2016. .


Locazione finanziaria - Regolazione dello scioglimento del contratto di leasing - Applicazione dell'articolo 1526 c.c. - Esclusione - Applicazione della nuova normativa dettata in ambito concorsuale - Equo contemperamento degli interessi dei contraenti



Per quanto la disciplina di cui all’art. 72-quater l. fall., sia all’evidenza dettata per l’ipotesi specifica in cui lo scioglimento anticipato del contratto consegua alla dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore, evento che tra l’altro prescinde da profili inerenti al corretto adempimento dell’obbligazione di versare i canoni alle rispettive scadenze, è tuttavia altrettanto indubbio che l’introduzione della disciplina di cui all’art. 72-bis l. fall., così come della previsione di cui all’art. 169-bis ultimo comma l. fall., relativa allo scioglimento del contratto di leasing in corso di esecuzione al momento dell’apertura della procedura di concordato preventivo, si porti con sé la conseguenza del superamento della tradizionale distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento, e la necessità di garantire che dallo scioglimento del vincolo contrattuale, da qualunque causa esso dipenda, discendano conseguenze giuridiche che non si risolvano nell’indebito arricchimento dell’una piuttosto che dell’altra parte.

E’ quindi legittimo che la regolamentazione delle conseguenze dell’anticipato scioglimento del contratto di leasing si discosti da quanto previsto dall’art. 1526 c.c. per il contratto tipico della vendita con patto di riservato dominio, ed abbia quale obiettivo l’equo contemperamento degli interessi patrimoniali dei contraenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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