Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 15236 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bergamo, 03 Maggio 2016. .


Locazione finanziaria - Causa del contratto - Vendita - Esclusione - Finanziamento dell'utilizzatore - Garanzia reale per la restituzione del finanziamento



Non può ritenersi risolutiva, al fine di determinare la riconducibilità del leasing al negozio di vendita con patto di riservato dominio, la tradizionale distinzione fra leasing di godimento e leasing traslativo.

La società di leasing svolge un ruolo di intermediazione finanziaria, concedendo in uso all’utilizzatore un bene scelto direttamente da quest’ultimo ed acquistato dalla concedente da un terzo soggetto, con il precipuo scopo di assicurarsi una garanzia reale per la restituzione del finanziamento erogato.

A questo schema contrattuale è quindi estraneo lo scopo della rivendita del bene all’utilizzatore, come noto condizionata all’opzione di acquisto da parte di quest’ultimo.

La causa del contratto di leasing non può, pertanto, essere ricondotta semplicemente al trasferimento di proprietà contro l’acquisizione di un corrispettivo versato ratealmente, sinallagma che invece caratterizza il contratto di vendita con riserva di proprietà.

La funzione economica del contratto di leasing va ravvisata prevalentemente nel finanziamento dell’utilizzatore: il concedente si impegna ad acquistare un bene indicatogli dall’utilizzatore e ad immettere quest’ultimo nel possesso del bene, a fronte di un canone di locazione periodico che, da un lato integra il corrispettivo per il godimento del bene, dall’altro mira alla ricostituzione del patrimonio della società concedente, con la restituzione del prezzo utilizzato per l’acquisto del bene e la corresponsione degli interessi corrispettivi del “prestito” ottenuto e dalla correlata immobilizzazione della somma impiegata dal concedente per l’acquisto (conforme, per tutte, Trib. di Milano, 6 maggio 2014). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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