Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14308 - pubb. 01/07/2010

.

Tribunale Bergamo, 28 Gennaio 2016. .


Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti pendenti - Linee di credito auto liquidanti - Natura dei contratti pendenti - Sussistenza - Combinazione di negozi collegati - Anticipazione dietro presentazione di fattura - Apertura di credito - Conferimento alla banca di mandato all'incasso in rem propriam - Patto di compensazione



Rientrano a pieno titolo nel novero dei contratti pendenti di cui all'articolo 169-bis legge fall. la concessione di linee autoliquidanti ove la banca abbia assicurato dette linee di credito autoliquidanti con una combinazione di negozi collegati, cioè previa anticipazione di parte della somma oggetto del credito dietro presentazione di fattura, nell’ambito di un contratto di apertura di credito, dietro conferimento, da parte del cliente alla banca, di un mandato all’incasso in rem propriam del credito oggetto dell’anticipazione, mandato assistito da un patto di compensazione. (Nel caso di specie, il tribunale ha ritenuto che la autorizzazione allo scioglimento fosse coerente con i contenuti del piano, che non si impernia sulla prosecuzione delle linee autoliquidanti in essere al momento dell’apertura del concorso, e quindi da ritenersi pienamente rispondente all’interesse della massa dei creditori alla tenuta del piano stesso). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato