Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14303 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bergamo, 28 Gennaio 2016. .


Concordato con continuità aziendale - Tempi di pagamento dei creditori - Creditori prededotti e con privilegio speciale sui beni non oggetto di liquidazione - Creditori chirografari



Soddisfa il disposto di cui all'articolo 186-bis legge fall. la proposta che preveda il pagamento non oltre l'anno dalla data del decreto di omologazione dei crediti prededotti e di quelli assistiti da una causa di prelazione sui beni non oggetto di liquidazione ed il pagamento dei creditori chirografari nella misura vincolante del 16% del credito entro la fine del 2020 termine finale della durata del piano di sviluppo industriale finanziario. Tale tempistica va, infatti, ritenuta compatibile con la funzione economica del concordato preventivo di risanamento consistente nella soluzione della crisi previa assicurazione del soddisfacimento di tutti i creditori in un lasso di tempo ragionevole. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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