Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14249 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bergamo, 14 Gennaio 2016. .


Fallimento - Chiusura in pendenza di giudizi attivi - Modalità - Estinzione del conto corrente della procedura e cancellazione dal registro delle imprese - Esclusione



Nel caso si debba procedere alla chiusura del fallimento in pendenza di cause attive il cui eventuale esito favorevole determinerebbe la diretta acquisizione di ulteriori risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori (il che giustifica la ultrattività dell'ufficio del curatore limitatamente alla legittimazione processuale, alla rinunzia alla lite ed alle transazioni), la chiusura del fallimento, in deroga ai principi generali, non determinerà nè l'estinzione del conto corrente della procedura (sul quale continueranno a giacere le somme oggetto di accantonamento e confluiranno quelle eventuali derivanti dai giudizi in corso) né la cancellazione del soggetto fallito dal registro delle imprese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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