Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14248 - pubb. 25/01/2016

Chiusura del fallimento in pendenza di giudizi attivi, modalità di esecuzione del futuro riparto e integrazione del compenso del curatore

Tribunale Bergamo, 14 Gennaio 2016. Est. Vitiello.


Fallimento - Chiusura in pendenza di giudizi attivi - Modalità - Estinzione del conto corrente della procedura e cancellazione dal registro delle imprese - Esclusione

Fallimento - Chiusura in pendenza di giudizi attivi - Eventuale futuro riparto - Modalità - Applicazione delle norme di cui agli articoli 110 e seguenti l.f.

Fallimento - Chiusura in pendenza di giudizi attivi - Compenso finale del curatore - Liquidazione e pagamento - Compenso integrativo - Liquidazione - Modalità



Nel caso si debba procedere alla chiusura del fallimento in pendenza di cause attive il cui eventuale esito favorevole determinerebbe la diretta acquisizione di ulteriori risorse da destinare al soddisfacimento dei creditori (il che giustifica la ultrattività dell'ufficio del curatore limitatamente alla legittimazione processuale, alla rinunzia alla lite ed alle transazioni), la chiusura del fallimento, in deroga ai principi generali, non determinerà nè l'estinzione del conto corrente della procedura (sul quale continueranno a giacere le somme oggetto di accantonamento e confluiranno quelle eventuali derivanti dai giudizi in corso) né la cancellazione del soggetto fallito dal registro delle imprese. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ipotesi in cui il fallimento venga chiuso in pendenza di giudizi attivi che possono procurare alla procedura ulteriori risorse da destinare ai creditori, l'eventuale futuro riparto supplementare dovrà aver luogo con le modalità stabilite dagli articoli 110 e seguenti legge fall. in ragione della necessità di assicurare tutela giuridica al creditore che si ritenesse eventualmente leso dalle modalità di esecuzione del riparto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nell'ipotesi in cui il fallimento venga chiuso in pendenza di giudizi attivi che possono procurare alla procedura ulteriori risorse da destinare ai creditori, il curatore deve essere autorizzato al prelievo della somma liquidata a titolo di compenso finale, il quale potrà essere integrato, sulla base dei medesimi parametri utilizzati per la liquidazione già avvenuta, in seguito alla acquisizione di ulteriori risorse. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli


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