Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14015 - pubb. 19/01/2016

Concordato con riserva, affitto di azienda per la salvaguardia della prosecuzione dell'attività e differimento della procedura competitiva

Tribunale Bergamo, 23 Dicembre 2015. Est. Giovanna Golinelli.


Concordato preventivo con riserva - Affitto d'azienda - Necessità di impedire l'arresto dell'attività - Differimento della procedura competitiva - Fattispecie



Durante la fase di concordato con riserva di cui all'articolo 161, comma 6, legge fall., è possibile autorizzare in via d'urgenza l'affitto del ramo di azienda, e differire ad un momento successivo l'esperimento della procedura competitiva per l'individuazione del soggetto affittuario, qualora vi sia necessità di salvaguardare l'integrità e il valore del ramo aziendale al fine della migliore soddisfazione dei creditori. (Nel caso di specie, si doveva provvedere alle manutenzioni ed al pagamento dei fornitori di energia indispensabili per impedire l'arresto del processo produttivo; il Tribunale ha quindi autorizzato la stipula dell'affitto di azienda con assunzione da parte dell'affittuaria degli oneri di manutenzione degli impianti e dalla rimessa in esercizio dell'attività d'impresa e con l'impegno di mantenere l'efficacia dell'offerta d'acquisto della stessa anche nell'ipotesi di fallimento del debitore). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'avv. Andrea Gabrieli


Il testo integrale





Concordato preventivo con riserva e affitto di ramo d’azienda: interpretazione dell’ultimo comma del neo–introdotto art. 163-bis l.f. - Commento al decreto del Tribunale di Bergamo del 23 dicembre 2015 - di Andrea Gabrieli

 

Con Decreto del 23 dicembre 2015 il Tribunale di Bergamo, sezione II Civile – Fallimentare, ha autorizzato la società debitrice – in pendenza di una procedura di concordato preventivo c.d. “con riserva” – ad accettare la proposta formulata da una società terza per la stipulazione del contratto di affitto del ramo aziendale, oltre a consentire alla suddetta società terza di effettuare, a sua cura e spese, sin da subito, gli interventi urgenti di manutenzione straordinaria necessari per la prosecuzione dell’attività aziendale.

Ciò senza prevedere un preventivo procedimento competitivo volto alla ricerca di altri soggetti eventualmente interessati all’affitto dell’azienda.

Il Tribunale di Bergamo, come si legge nel Decreto, ha ritenuto opportuno differire l’esperimento delle procedure competitive per l’individuazione del soggetto affittuario ad un momento successivo, al fine di permettere la prosecuzione dell’attività altrimenti compromessa, ferma restando la necessità di attivare l’asta al momento della vendita dell’azienda, in tempi compatibili con le esigenza produttive della stessa.

Dal punto di vista normativo, quindi, il Tribunale di Bergamo ha analizzato ed interpretato l’ultimo comma dell’art. 163-bis L.F. - introdotto dall’art. 2, comma 1, D.L 27.06.2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6.8.2015 n. 132 - il quale prevede che l’intero impianto del neo–introdotto articolo 163-bis L.F. si applica, “in quanto compatibile”, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell’articolo 161, 7° comma L.F., nonché all’affitto di azienda o di uno o più rami d’azienda.

Il Tribunale, anche per le motivazioni esposte dalla società debitrice nell’istanza ex art. 161, 7° comma, avallate e supportate anche dal pre Commissario Giudiziale, ha ritenuto di non dover applicare la “compatibilità” prevista dall’ultimo comma dell’art. 163- bis L.F..

Nello specifico, le motivazioni esposte dalla società nell’istanza ex art. 161, 7° comma L.F., possono essere come di seguito riepilogate:

1.      la società debitrice, proprio per fronteggiare le difficoltà economico–finanziarie emerse negli ultimi tempi, già in epoca precedente il ricorso, aveva ricercato e contattato numerosi soggetti potenzialmente interessati a stipulare un contratto di affitto/acquisto d’azienda, realizzando quindi una sostanziale pre competizione con i principali attori del settore;

2.      All’esito negativo dei suddetti tentativi, quando ormai la debitrice aveva stressato ulteriormente le condizioni economico–finanziarie, al punto da ipotizzare un blocco della produzione con tutte le conseguenza sia economiche che sociali del caso (l’organico consta di oltre 130 dipendenti), si è manifestando il serio e concreto interesse da parte di un noto operatore del settore per la conclusione di un contratto di affitto d’azienda, a cui ha affiancato una proposta irrevocabile di acquisto della stessa. Il tutto, però, condizionato alla continuità aziendale in mancanza della quale tale soggetto terzo avrebbe ritirato la propria proposta. Ciò in quanto il blocco, anche parziale, dell’attività della debitrice avrebbe causato (i) la perdita immediata dell’avviamento e (ii) problemi anche ai clienti di questa che necessitavano dei pezzi prodotti dalla debitrice (difficilmente sostituibili in tempi brevi e compatibili con le rispettive produzioni);

3.      la potenziale affittuaria ha recepito tutte le modifiche contrattuali richieste dalla società debitrice e dal Commissario Giudiziale, volte alla massima tutela dei creditori precedenti (canone d’affitto congruo e sufficiente al pagamento dei canoni di leasing per i beni strumentali e necessari per la prosecuzione dell’attività, fidejussione a garanzia del pagamento dei canoni, accollo delle spese di manutenzione necessarie per il buon funzionamento dell’azienda, etc.), oltre all’impegno per il mantenimento dei livelli occupazionali;

4.      la potenziale affittuaria, tenuto conto degli investimenti necessari all’avvio dell’affitto e al conseguente salvataggio dell’attività, ha ridotto la durata del contratto al tempo minimo indispensabile (12 mesi) per salvare, appunto, l’azienda e mettersi in condizione, eventualmente dopo, di partecipare alla competizione prevista dalla norma anche per l’affitto.

5.      la potenziale affittuaria, a latere della proposta per l’affitto, ha formulato un’offerta irrevocabile di acquisto del ramo di azienda (valida anche in caso di eventuale fallimento della debitrice), rendendosi disponibile alla competizione per l’acquisto anche durante il periodo di affitto.

Il Tribunale, quindi, preso atto delle predette motivazioni, ha ritenuto che non ci fosse la “compatibilità” citata nell’ultimo comma dell’art. 163–bis L.F. e, pertanto, ha autorizzato la società debitrice, durante la fase del pre–concordato, ad affittare immediatamente l’azienda, procrastinando le procedure competitive al termine dell’affitto, ovvero nella fase di cessione dell’azienda.


Testo Integrale