Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12716 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bergamo, 11 Marzo 2015. .


Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Definizione - Contratti ineseguiti o non integralmente eseguiti da entrambi i contraenti



Per contratto in corso di esecuzione di cui all'articolo 169 bis L.F. deve intendersi quel negozio che al momento della presentazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento sia ancora ineseguito o non ancora integralmente eseguito da entrambe le parti contraenti, con la conseguenza che il contratto non può essere sciolto laddove il contraente in bonis abbia già interamente eseguito la propria prestazione e quello in concordato non abbia ancora adempiuto alle proprie obbligazioni. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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