Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 11904 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bergamo, 09 Ottobre 2014. .


Concordato "in bianco" - Continuazione dell'attività fino al deposito del piano - Rischio di ulteriore erosione della garanzia patrimoniale



Il fatto che, nell'ipotesi di domanda di concordato "in bianco" ai sensi dell'articolo 161, comma 6, L.F., il concordato divenga qualificabile come liquidatorio o con continuità aziendale soltanto al momento del deposito del piano, comporta una eccezione al principio generale che ricollega al momento dell'apertura del concorso dei creditori la cristallizzazione del patrimonio del debitore e, quindi, il rischio di una ulteriore erosione della garanzia patrimoniale dei creditori concorsuali aggravato dalla esclusione, prevista dall'articolo 182 sexies L.F., della responsabilità degli amministratori di cui all'articolo 2486 c.c. nonché dalla impossibilità di applicare l'ultimo comma dell'articolo 186 bis L.F., dettato per il concordato con continuità aziendale, il quale impone al commissario giudiziale di segnalare al tribunale la manifesta dannosità della prosecuzione dell'attività ai fini dell'immediata revoca del decreto di ammissione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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