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Tribunale di Rovigo, 11 Settembre 2014. .
Concordato preventivo - Contratti in corso di esecuzione - Audizione del terzo contraente - Attività processuale rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale
Nell’ambito del procedimento volto ad ottenere l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione di cui all’articolo 169 bis L.F., l’audizione del terzo contraente è attività istruttoria non necessaria in ogni circostanza, rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)