Sovraindebitamento
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33986 - pubb. 06/12/2025
Liquidazione controllata: controllo sostanziale del giudice sulla relazione dell’OCC e obblighi di disclosure del debitore
Cassazione civile, sez. I, 28 Ottobre 2025, n. 28576. Pres. Ferro. Est. Fidanzia.
Liquidazione controllata – Presupposto di ammissibilità – Completezza e attendibilità della relazione dell’OCC
Controllo del giudice – Natura sostanziale – Funzione informativa e tutela dei creditori
Omissioni rilevanti – Alienazioni pregresse e ruoli professionali non dichiarati
La completezza e l’attendibilità della relazione dell’OCC sulla documentazione allegata al ricorso costituiscono un presupposto di ammissibilità della liquidazione controllata, il cui accertamento è riservato al giudice e non può ridursi a un controllo meramente formale.
Il controllo giudiziale sulla relazione e sulla documentazione è di natura sostanziale e mira a garantire la veridicità della situazione economico-patrimoniale del debitore, anche ai fini dell’esercizio delle azioni recuperatorie e della trasparenza dovuta ai creditori.
L’omessa indicazione, da parte del debitore, di precedenti alienazioni immobiliari o di informazioni economiche e professionali rilevanti rende inattendibile la documentazione e giustifica la revoca dell’apertura della procedura. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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