Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33978 - pubb. 05/12/2025

Liquidazione controllata: limite minimo dei debiti scaduti, condanna del legale rappresentante in solido con la società al pagamento delle spese processuali e patrocinio a spese dello Stato

Cassazione civile, sez. I, 27 Ottobre 2025, n. 28483. Pres. Ferro. Est. Zuliani.


Liquidazione controllata – Limite minimo dei debiti scaduti – Inclusione dei debiti fiscali rateizzati


Ricorso inammissibile – Mala fede del legale rappresentante – Condanna solidale ex art. 51, comma 15, CCII


Liquidazione controllata – Patrocinio a spese dello Stato – Estensione disposta dalla Corte costituzionale



Ai fini della verifica del limite di € 50.000 dei debiti scaduti e non pagati previsto dall’art. 268, comma 2, CCII per l’apertura della liquidazione controllata, devono essere computati anche i debiti fiscali per i quali il debitore abbia presentato domanda di rateizzazione, poiché tali debiti restano giuridicamente scaduti e non estinti, analogamente a quanto previsto, in tema di fallimento, dall’art. 15, comma 9, legge fall.


Quando il legale rappresentante della società propone in mala fede un ricorso manifestamente infondato, la Corte deve applicare l’art. 51, comma 15, CCII, condannandolo in solido con la società al pagamento delle spese processuali e dell’ulteriore contributo unificato. Tale norma si applica anche ai giudizi di legittimità e alle procedure di liquidazione controllata, in quanto compatibile.


A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 121/2024, la disposizione dell’art. 144 T.U. spese di giustizia si applica anche alle procedure di liquidazione controllata prive di attivo, ammettendole al patrocinio a spese dello Stato quando il giudice delegato attesti la mancanza di fondi per le spese processuali. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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