Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32596 - pubb. 04/02/2025

Fallimento, domanda di risoluzione, procedimento di accertamento del passivo e interpretazione dell’art. 72 L.F.

Cassazione civile, sez. I, 23 Gennaio 2025, n. 1679. Pres. Cristiano. Est. Vella.


Fallimento – Domanda di risoluzione contrattuale – Interpretazione dell’art. 72 L.F. – Rito speciale per l’accertamento del passivo



Con questa interessante decisione, la Prima sezione della Corte di Cassazione ha rimesso la causa alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite in relazione alle seguenti questioni:


"i) se l'art. 72, comma 5, L.Fall. debba intendersi nel senso che:


a) la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, quesita prima del fallimento, che costituisca l'antecedente logico-giuridico delle domande di restituzione o risarcimento del danno, diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal titolo II, capo V della legge fallimentare - a condizione che, ove previsto, sia stata trascritta, con conservazione del relativo effetto prenotativo - mentre resta procedibile in sede di cognizione ordinaria solo se diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso;


b) oppure la suddetta domanda, se quesita prima del fallimento, deve comunque proseguire in sede ordinaria (previa riassunzione nei confronti della curatela fallimentare, dopo l'interruzione del processo ex art. 43 L.Fall.), a differenza delle domande restitutorie e risarcitorie, da proporre in sede fallimentare;


c) oppure la suddetta domanda è procedibile in sede ordinaria solo se trascritta prima del fallimento, in forza dell'effetto prenotativo della trascrizione e della sua opponibilità al fallimento ex art. 45 L.Fall., mentre nei restanti casi deve essere trasferita in sede fallimentare insieme alle domande restitutorie e risarcitorie;


ii) in tutti i casi, quali siano le modalità di prosecuzione del giudizio in sede fallimentare;


iii) nei casi in cui la domanda di risoluzione sia trasferita in sede fallimentare, se la decisione abbia effetti solo ai fini del concorso;


iv) nei casi in cui la domanda di risoluzione resti procedibile in sede ordinaria, quale sia lo strumento processuale di raccordo tra quel giudizio e il diverso giudizio da instaurare in sede fallimentare sulle domande dipendenti o accessorie e, in particolare, quali siano le modalità da seguire per l'ammissione al passivo di queste ultime;


v) in tutti i casi, se l'accoglimento della domanda consequenziale di restituzione di beni abbia o meno effetti solo ai fini del concorso e, ove riguardi beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a pubblicità legale, il relativo decreto ex artt. 96 o 99 L.Fall. debba essere reso opponibile ai terzi con le forme prescritte. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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