Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32470 - pubb. 10/01/2025

Composizione negoziata: misure protettive e cautelari (anche 'atipiche')

Tribunale Vasto, 28 Dicembre 2024. Est. Monteleone.


Misure protettive e cautelari – Fumus boni iuris e periculum in mora – Presupposti di sussistenza


Misure cautelari – Termine per la richiesta – Funzionalità – Sussistenza – Concessione (anche in itinere)


Revoca affidamenti bancari – Illegittimità – Richiesta di revoca (giudiziale) – Condizioni per la concessione


Sospensione pagamento rate rottamazione quater – Misura cautelare atipica – Bilanciamento interessi – Condizioni di ammissibilità


Divieto o sospensione procedimento di escussione garanzia MCC, SACE, Simest – Misura cautelare atipica – Condizioni di ammissibilità


Pregiudizio creditori vs protezione del patrimonio – Interesse prevalente – Rilevanza comportamento creditori



Le misure protettive possono essere confermate quando ricorrono i due presupposti dell’esistenza di una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento (fumus boni iuris) e quando il Tribunale ritiene le misure funzionali a raggiungere il risanamento, sicché la loro assenza potrebbe pregiudicare quest’ultimo (periculum in mora).


In relazione al fumus boni iuris, si precisa che lo stesso ricorre qualora sussista la ragionevole probabilità di perseguire il risanamento, tenuto conto anche dell’andamento delle trattative, che si realizzano attraverso il percorso di negoziazione con i creditori, intrapreso con l’ausilio dell’Esperto e la cui conclusione possa portare ad uno degli esiti descritti dall’art. 23 CCII (nella fattispecie, il Tribunale ha evinto dalla documentazione in atti, confermato dall’Esperto, che la società ha intrapreso un percorso potenzialmente idoneo a condurre al superamento della condizione di squilibrio che si è manifestata per le ragioni debitamente illustrate dalla società, non smentite dai creditori, palesando la concreta possibilità di risanamento e, dunque, di continuità aziendale indiretta, mediante cessione di ramo d’azienda in favore di una società multinazionale, leader nel settore di riferimento, nota a livello extra nazionale ed extra europeo).


Il periculum in mora si identifica nel rischio che la mancata concessione delle misure protettive possa pregiudicare lo svolgimento ed il buon esito delle trattative. Tale requisito va inteso nel pericolo di fallimento delle prospettive di risanamento, in caso di “aggressioni” da parte dei singoli creditori sui beni dell’impresa, che potrebbero compromettere l’esito delle trattative in corso; a tale fine, il Tribunale è chiamato a verificare l’idoneità delle misure richieste, con il limite dell’eccessivo sacrificio per i creditori (nella fattispecie, il Tribunale ha ritenuto che il rigetto delle misure richieste comprometterebbe l’esito delle trattative volte al superamento della crisi, privando del tutto la società istante della possibilità di concludere la cessione dell’azienda che, allo stato, appare la vera soluzione, essenziale al fine di garantire il mantenimento della continuità aziendale e preservare, così, i livelli occupazionali).


Le misure cautelari possono essere richieste anche in itinere, anche se non abbiano formato oggetto di iniziale istanza, in assenza di previsioni normative di inammissibilità e non potendosi escludere che tale esigenza possa presentarsi nel corso del percorso di composizione negoziata, proprio al fine di cristallizzare la situazione a quel dato momento e, conseguentemente, agevolarne l’esito positivo.


La ratio ispiratrice del percorso di composizione negoziale va individuata nel perseguimento dell’obiettivo del risanamento - vero tema nevralgico – il quale deve essere condiviso dall’imprenditore con tutti i creditori e gli stakeholders, chiamati e tenuti a pronunciarsi in merito. In mancanza di ciò è demandata al giudice la valutazione (alla luce del puntuale e analitico parere dell’Esperto compositore) della funzionalità delle misure richieste a quell’obiettivo, dovendo effettuare un bilanciamento tra i contrapposti interessi.


Così, punto forte della misura cautelare atipica invocata è l’efficacia temporanea della misura stessa (che sospende e non caduca gli effetti), onde consentire di proseguire nelle trattative che possono, quindi, essere effettivamente fruttuose e foriere di quel risanamento che, come visto, l’Esperto assume possibile.


Deve essere accolta la richiesta della società istante di revoca delle intervenute revoche degli (e recessi dagli) affidamenti creditizi da parte della banca nel corso della composizione negoziata, a mente dell’art. 18, comma 5, CCII (nella fattispecie la banca nulla ha specificato al riguardo della comunicazione di revoca degli affidamenti, né ha dato conto delle ragioni specifiche della decisione assunta in applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale, in quanto si è limitata a riferire, solo genericamente, nella nota stessa, che la revoca è intervenuta “a seguito dell'andamento anomalo del rapporto costituito dalla notifica sulle casse della scrivente di pignoramenti e dalla presenza di segnalazioni a sofferenza in Centrale dei Rischi”).


Risulta non rispettoso del disposto normativo di cui all’art 16, comma 5, CCII (da leggersi in combinato disposto con il fondamentale art. 4 Doveri delle parti CCII) nella parte in cui contempla che “L’eventuale sospensione o revoca delle linee di credito determinate dalla applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale deve essere comunicata agli organi di amministrazione e controllo dell’impresa, dando conto delle ragioni specifiche della decisione assunta”, il comportamento dell’Istituto di credito che non fornisca a tal fine adeguata motivazione (nella fattispecie la banca, peraltro regolarmente citata e non comparsa senza addurre alcun legittimo impedimento, non si era peritata di addure altre ragioni di revoca, a parte quella dell'andamento anomalo del rapporto costituito dalla notifica sulle casse della scrivente di pignoramenti e dalla presenza di segnalazioni a sofferenza in Centrale dei Rischi).


Nella concessione della misure cautelari, il giudice è chiamato a valutare il bilanciamento ex ante ed in concreto tra l’interesse del debitore alla soluzione negoziale e quello dei creditori (nel caso di specie AdER) a non subire un irreparabile pregiudizio dall’applicazione delle misure; in tal senso, va accolta la richiesta di concessione della sospensione del pagamento della rata della rottamazione (al fine di evitare l’irreparabile decadenza dal beneficio del termine della società), laddove la stessa consenta di conservare la provvista indispensabile da destinare al pagamento degli emolumenti dei lavoratori dipendenti, per le attività necessarie per proseguire nell'ordinaria attività lavorativa, ossia, in altri termini, per garantire la continuità aziendale e, in generale, il piano di risanamento.
Riferimenti normativi: art. 19 D.Lgs. 14/2019 - art. 1, commi 231 e 252, L. 197/2022 - D.L. 51/2023, convertito in L. 87/2023 e della L. 18/2024


Il principio contenuto nell’ art. 16, comma 6, CCII, rende necessario coinvolgere nelle trattative attive e piene anche gli istituti pubblici di garanzia al fine di consentire, sempre “in ambiente protetto”, la adeguata verifica della percorribilità con i creditori qualificati dell’intera fase delle trattative. A tal fine è indispensabile che le banche garantite, comportandosi in modo attivo e collaborativo, coinvolgano fattivamente nelle trattative gli istituti pubblici di garanzia (M.C.C., S.A.C.E., così come SIMEST) per valutare, concretamente, la possibilità di un auspicato risanamento imprenditoriale (nella fattispecie, in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale, il Tribunale ha ritenuto possibile sostenere che non vi sono ragioni ostative all’accoglimento della misura richiesta in quanto volta a impedire che, nelle more della conclusione delle trattative, per effetto dell’escussione all’esito del procedimento di attivazione della garanzia, la società si trovi costretta a fronteggiare diversi e maggiori “super-privilegi” ante primo grado degli istituti pubblici di garanzia, non riuscendo più a destinare le stesse risorse finanziarie all’ipotesi di soddisfazione proposta alle banche stesse).


Risultano sussistenti tutti i presupposti per concedere le misure richieste tese a proteggere il complesso dei beni dell’imprenditore dall’aggressione dei creditori al fine di evitarne la disgregazione e ciò va a vantaggio dei creditori stessi, che non vedono assottigliare il patrimonio aziendale, nel pieno rispetto della par condicio creditorum (nella fattispecie, il Tribunale ha tratto tale convincimento anche in ragione della circostanza che nessuno dei creditori ha allegato uno specifico pregiudizio, né ha palesato la propria indisponibilità nella conclusione delle trattative, né sono emersi fatti rilevanti da impedire il prosieguo della procedura nella concessione delle chieste misure). (Matteo Bascelli) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Matteo Bascelli


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