Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32458 - pubb. 09/01/2025
Applicabilità del cram down fiscale e previdenziale al concordato fallimentare
Appello Firenze, 18 Aprile 2024. Pres., est. Delle Vergini.
Concordato fallimentare – Cram down – Applicabilità
Il c.d. cram down fiscale e previdenziale è applicabile anche al concordato fallimentare in quanto “Il dato comune alle disciplinate ipotesi in tema di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione e accordo con i creditori in tema di sovraindebitamento è costituito dal favore del legislatore manifestato per soluzioni negoziali, e comunque migliorative rispetto alla altrimenti alternativa liquidatoria giudiziale, dovendo questa considerarsi quale comune evento da scongiurare non solo laddove sia meramente prospettabile (in relazione ad un ancora generico stato di crisi), ma anche laddove ne sia già certa l'esistenza (come nel fallimento e in tal caso quale "alternativa concretamente praticabile", come nella lettera dell'art. 129, penult. comma, L.F.), per l'avvenuta pregressa declaratoria dello stato di insolvenza, purtuttavia removibile per via dell'omologando accordo concordatario.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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