Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32453 - pubb. 09/01/2025

Cessione dei crediti in blocco e legitimatio in executivis del creditore

Tribunale Brindisi, 30 Dicembre 2024. Est. Natali.


Cessione dei crediti in blocco – Opzione ricostruttiva innovativa – Ammissibilità – Interpretazione evolutiva – Configurabilità


Cessione dei crediti in blocco – Titolo esecutivo “complesso” – Componente – Configurabilità – Regime applicativo – Atto pubblico o scrittura privata autenticata – Forma – Necessità – Configurabilità


Titolo esecutivo c.d. complesso – Art. 474, comma 2, c.p.c. – Dato testuale – Mancata previsione


Titolo esecutivo c.d. complesso di formazione giudiziale – Ammissibilità


Titolo esecutivo c.d. complesso di formazione stragiudiziale – Ammissibilità


Titolo esecutivo c.d. complesso di formazione stragiudiziale – Obblighi formali – Configurabilità



È possibile sperimentare un’innovativa ricostruzione della cessione dei crediti in blocco, sotto il profilo della sua idoneità a radicare una legitimatio in executivis del creditore - cessionario, che sia coerente con l’evoluzione, interpretativa, della materia e con i più recenti approdi in materia di struttura del titolo esecutivo (specie, con riguardo al mutuo condizionato).


La cessione del credito (in blocco) derivante dal mutuo (o da un rapporto di conto corrente, la cui fonte genetica risulti redatta nelle forme dell’art. 474 c.p.c.) può essere inquadrata quale componente di un titolo esecutivo complesso e a formazione progressiva e, in quanto tale, deve rispettare le forme che, in virtù del chiaro disposto dell’art. 474 cpc, consentono l’azionabilità di un qualunque titolo esecutivo; ragione per cui dovrebbe essere rivestita della forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata.


L’art. 474, comma 2, c.p.c. consegna un modello di titolo esecutivo, unisussistente o monostrutturato perché uno actu perficitur, non prevedendo che lo stesso possa essere integrato da una fattispecie complessa e a formazione progressiva, comprensiva di una serie di elementi.


Nell’ipotesi di titoli esecutivi di formazione giudiziale, per principio interpretativo consolidato si ritiene che, nell’ipotesi che un’ordinanza o una sentenza venga riformata, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all’esecuzione non rimanga necessariamente quello originario e ciò, in quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorre nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere in executivis dell’opposta.


Per quanto concerne i titoli di formazione stragiudiziale deve ritenersi che non vi siano preclusioni logiche o giuridiche perché il titolo esecutivo si concretizzi in una successione di atti giuridici, convergenti a delineare il contenuto dell’obbligo (nel caso di specie, consistenti nel collegamento fra un contratto di mutuo (assistito dalla fideiussione dell’opponente) e la successiva surrogazione volontaria, entrambi redatti per atto pubblico); una conclusione diversa, ovvero che diversificasse, per le due ipotesi, la logica di ricostruzione del titolo, ponendosi in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., oltre che con quello di ragionevolezza che, nato dall’alveo proprio del primo, ha finito per acquisire autonomia operativa e valenza generale composita.


In conformità al dettato dell’art. 474 cpc, l’atto (fattispecie unisussistente) o gli atti (fattispecie complessa) in cui si articola la fattispecie devono essere rivestiti dalla forma pubblica o almeno di quella della scrittura privata autenticata. (Antonio Ivan Natali) (riproduzione riservata)



Segnalazione del Dott. Antonio Ivan Natali


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