Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31976 - pubb. 01/10/2024

Concordato semplificato: il tribunale di Milano sulla verifica della ritualità della proposta

Tribunale Milano, 18 Luglio 2024. Pres., est. Vasile.


Concordato semplificato – Accesso – Condizioni – Ritualità della proposto – Legittimità sostanziale – Verifica iniziale



Ai sensi del comma 3 dell’art. 25 sexies CCI, il tribunale cui è indirizzata la domanda di concordato semplificato compie un primo scrutinio d’apertura, che investe la “ritualità” della proposta, nel contempo acquisendo tra i documenti la relazione finale dell’esperto, un suo parere specifico avente riguardo ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, il parere di un ausiliario, all’uopo nominato ex art. 68 c.p.c., al fine di formulare valutazioni (ad ampio spettro) inclusive di ciascun profilo dell’ipotesi concordataria formulata dal debitore.


Nella verifica iniziale di “ritualità della proposta”, si considera, dunque, la regolarità della documentazione depositata e quella della procedura svolta, la legittimazione alla proposta, la tempestività del ricorso, il tutto non solo sotto un profilo meramente esteriore ma anche, per così dire prima facie, quanto al profilo della legittimità sostanziale della proposta, la quale deve rispondere ad uno schema minimo e imprescindibile, costituito:
- dal rispetto dell’ordine delle prelazioni;
- dalla suddivisione eventuale in classi per posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei;
- dall’assicurazione a ciascun creditore della guarentigia di un’utilità;
- dalla rispondenza della relazione dell’esperto ad un principio di realtà e razionalità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Francesco Severi


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