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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 31939 - pubb. 24/09/2024.

Concordato preventivo con continuità aziendale e ripresa dell’attività


Tribunale di Torino, 25 Luglio 2024. Pres., est. Astuni.

Concordato preventivo - Continuità aziendale - Ripresa dell’attività


Colmando una lacuna dell’art. 186-bis l.f., l’art. 84 CCI riconosce la continuità aziendale non soltanto in caso di prosecuzione dell’impresa, e cioè di “un’azienda in esercizio” al momento della presentazione della domanda e anche a seguito dell’esecuzione, ma anche in caso di “ripresa dell’attività” cessata da parte di un soggetto diverso dal debitore.


Se è vero che la norma non àncora la “ripresa”, ai fini della continuità aziendale, a un rigido parametro temporale (“entro e non oltre”) legato alla cessazione dell’attività, tuttavia ciò non toglie che un limite implicito e non equivoco sussista, poiché è caratteristica essenziale del concordato in continuità di servire alla “conservazione dei valori aziendali”, intesi in senso ampio (patrimonio, avviamento ecc.), oltre a preservare posti di lavoro “nella misura possibile” (art. 84 co. 2), tanto che l’art. 47 co. 1 lett. b) prevede l’inammissibilità della domanda nel caso di manifesta non idoneità del piano (oltre che alla soddisfazione dei creditori, come proposta, anche) “alla conservazione dei valori aziendali”.


Questa impostazione impedisce l’approvazione dei piani concordatari presentati in continuità dai quali risulti, in modo manifesto, l’assenza di prospettive di risanamento e riequilibrio finanziario-patrimoniale dell’impresa o che la prosecuzione dell’attività implicherebbe nell’orizzonte del piano flussi di cassa di segno negativo, con conseguente dissipazione di risorse. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)