Effetto esdebitatorio del concordato omologato e fallimento dichiarato quando il termine per la risoluzione del concordato è scaduto
Cassazione civile, sez. I, 06 Giugno 2024, n. 15862. Pres. Ferro. Est. Terrusi.
Concordato preventivo omologato - Dichiarazione di fallimento c.d. omisso medio, senza risoluzione del concordato - Insinuazione al passivo - Falcidia concordataria - Applicabilità - Distinzione - Fondamento
In tema di insinuazione al passivo conseguente alla pronuncia di fallimento c.d. omisso medio, se il fallimento è stato dichiarato quando era ancora possibile la risoluzione ex art. 186 l.fall. del concordato preventivo omologato, il creditore istante non è tenuto a sopportare gli effetti esdebitatori e definitivi di cui all'art. 184 l.fall., posto che l'attuazione del piano è resa impossibile per l'intervento di un evento come il fallimento che, sovrapponendosi al concordato medesimo, inevitabilmente lo rende irrealizzabile; al contrario, l'effetto esdebitatorio - parziale - non viene meno laddove il fallimento sia stato dichiarato quando il termine per richiedere la risoluzione del concordato omologato era già scaduto. (massima ufficiale)