Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29276 - pubb. 07/06/2023

Liquidazione giudiziale: presunzione di coincidenza del COMI (centro degli interessi principali del debitore) con la sede risultante dal Registro delle imprese

Tribunale Milano, 20 Aprile 2023. Pres. Rossetti. Est. Giani.


Liquidazione giudiziale - Sede legale - Presunzione di coincidenza del COMI (centro degli interessi principali del debitore) con la sede risultante dal Registro delle imprese - Superamento - Prova



La presunzione iuris tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale è superabile (solo) attraverso prove univoche, che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove; per superare l'anzidetta presunzione l’interessato deve, infatti, dimostrare che in quel diverso luogo si colloca il centro direttivo della società, ove operano i suoi dirigenti, viene tenuta la sua contabilità e normalmente si riuniscono in assemblea i soci e che può dunque identificarsi come centro dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa dell'impresa.


[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che la presunzione di coincidenza del COMI centro degli interessi principali del debitore) con la sede risultante dal Registro delle imprese non potesse ritenersi superata dalla mera esistenza, pur conosciuta ai terzi, di un’unità locale e sulla base dell’avvenuto pagamento, allegato da parte debitrice, di utenze strumentali al funzionamento della predetta unità locale, essendo oneri evidentemente connessi all’esistenza della relativa unità e quindi circostanza non certo escludente l’esistenza della sede legale amministrativa in altro luogo, ove esistevano uffici condotti in locazione al precipuo esercizio dell’attività amministrativa-gestionale.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




Testo Integrale