Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28937 - pubb. 29/03/2023

Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e definizione agevolata di cui alla l. 29 dicembre 2022, n. 197

Tribunale Udine, 09 Marzo 2023. Pres. Venier. Est. Barzazi.


Definizione agevolata di cui all'art. 1 c. 231 e ss. della l. 29.12.2022, n. 197 - Concorso dei creditori - Precedenza processuale esterna al concorso - Formazione delle classi



L'istanza di adesione alla dormizione agevolata di cui all'art. 1 c. 231 e ss. della l. 29 dicembre 2022, n. 197 non determina l'estinzione del debito a titolo di interessi, sanzioni, aggi, la quale si verifica soltanto con il pagamento di tutto quanto dovuto per capitale e per rimborso di eventuali spese per procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento; inoltre, la singolare prededuzione prevista dal comma 248 della legge citata integra una precedenza processuale esterna al concorso che non può precludere l'ammissione al voto per l'intero importo, rappresentando la misura del quantum prevista dalla speciale normativa fiscale la percentuale di soddisfacimento in concreto offerta.


[Nel caso di specie, in ragione delle caratteristiche della definizione agevolata di cui sopra, la debitrice ha modificato il classamento dei creditori pubblici, formando distinte classi per i crediti di ciascuno, in particolare:
- differenziando i crediti privilegiati e quelli chirografari per i quali era stata presentata domanda di definizione agevolata, da soddisfare parzialmente nelle misure previste dalla normativa;
- i crediti privilegiati e chirografari per i quali non era possibile avvalersi del beneficio, da soddisfarsi integralmente entro sessanta mesi dall'omologazione;
- i crediti chirografari per i quali, in ragione della domanda di definizione agevolata, operava lo "stralcio" (annullamento automatico, ex art. 1 c. 222 e ss. L. n. 197/2022 dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dall'1.1.2000 al 31.12.2015, di importo residuo fino a mille euro). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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