Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28873 - pubb. 17/03/2023

Vizi determinanti l’improseguibilità dell’esecuzione rilevabili 'ex officio' e determinazione del valore della causa

Cassazione civile, sez. III, 06 Dicembre 2022, n. 35878. Pres. De Stefano. Est. Fanticini.


Vizi determinanti l’improseguibilità dell’esecuzione rilevabili “ex officio” - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Inapplicabilità del relativo termine decadenziale - Esclusione - Tempestiva opposizione ai successivi atti esecutivi in cui il vizio insanabile si riproduce - Necessità


Opposizione agli atti esecutivi - Determinazione del valore della causa - Criteri - Fattispecie



Nell'ambito del processo esecutivo, i vizi determinanti l'improseguibilità dell'esecuzione, insanabili e rilevabili "ex officio" dal giudice, possono essere fatti valere dalla parte interessata mediante l'opposizione ex art. 617 c.p.c. ai successivi atti esecutivi nei quali si riproducano, ferma restando la necessità di rispettare il termine decadenziale previsto dalla citata disposizione, decorrente dal giorno in cui tali atti siano compiuti o conosciuti (e comunque entro gli sbarramenti preclusivi correlati alla conclusione delle singole fasi del processo).


Ai fini della liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi, il valore della causa va determinato in relazione al "peso" economico delle controversie e dunque: (a) per la fase antecedente all'inizio dell'esecuzione, in base al valore del credito per cui si procede; (b) per la fase successiva, in base agli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione; (c) nel caso di opposizione all'intervento di un creditore, in base al solo credito vantato dall'interveniente; (d) nel caso in cui non sia possibile determinare gli effetti economici dell'accoglimento o del rigetto dell'opposizione, in base al valore del bene esecutato; (e) nel caso, infine, in cui l'opposizione riguardi un atto esecutivo che non riguardi direttamente il bene pignorato, ovvero il valore di quest'ultimo non sia determinabile, la causa va ritenuta di valore indeterminabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva individuato lo scaglione di valore rilevante, ai fini della liquidazione delle spese, in relazione al prezzo di aggiudicazione del bene pignorato, sul presupposto che l'opposizione ex art. 617 c.p.c. fosse volta alla caducazione della vendita). (massima ufficiale)




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