Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28612 - pubb. 27/01/2023

Il debitore che chiede la liquidazione giudiziale non può domandare le misure protettive ai sensi dell’art. 54 CCI

Tribunale Parma, 01 Gennaio 2023. Est. Vernizzi.


Liquidazione giudiziale – Misure protettive – Domanda del debitore – Esclusione



L’attuale tenore dell’art 54 CCI esclude che la richiesta di misure protettive possa essere legittimamente formulata dal debitore che contestualmente formuli domanda di apertura della liquidazione giudiziale in quanto l’espressione «trattative» induce a ritenere che il campo elettivo ed esclusivo corrisponda ai procedimenti negoziati (diversi dunque dalla liquidazione giudiziale) promossi ad iniziativa del debitore; di contro il debitore che abbia formulato istanza di autoliquidazione ha piena legittimazione a domandare provvedimenti cautelari, atteso che, ai sensi dell’art 54 comma 1 CCI, nel corso del procedimento per l’apertura della liquidazione giudiziale, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l’attuazione della sentenza di apertura della procedura di insolvenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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