Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28607 - pubb. 27/01/2023

Occupazione sine titulo e prova del danno subito

Tribunale Bergamo, 02 Novembre 2022. Pres. Gelato. Est. Randazzo.


Occupazione sine titulo - Danno subito dal proprietario - In re ipsa - Prova - Necessità



Nel caso di occupazione sine titulo, il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente in re ipsa, atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (Cass. S.U. sent. n. 26972 del 2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico (Cass. S.U., sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applicazione dell'art. 23 Cost..


Accogliere l'impostazione del pregiudizio in re ipsa non comporterebbe, infatti, soltanto un semplice alleggerimento del peso probatorio del danneggiato: questi verrebbe, a ben vedere, sollevato anche dall'onere di allegazione del danno, con conseguente compromissione del diritto di difesa dell'autore della violazione.


Per tale ragione, il danno patrimoniale derivante da un occupazione sine titulo richiede un accertamento in concreto, non potendosi ritenere coincidente con l’evento lesivo; l'intero onere della allegazione e prova, per quanto alleggerito dal ragionamento presuntivo, grava interamente sulla parte che lo deduce, dunque sul danneggiato.


Ne consegue che, posta l’occupazione abusiva della res, ai fini del risarcimento, il danneggiato non potrà limitarsi a provare la condotta del convenuto (consistente nella violazione della sua facoltà di godimento), ma dovrà dimostrare che da questa è derivato un danno. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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