Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28321 - pubb. 06/12/2022

Responsabilità del mediatore e obblighi informativi

Tribunale Pescara, 10 Ottobre 2022. Est. Di Cintio.


Obblighi informativi del mediatore ex art. 1759 c.c. – Esclusione di responsabilità – Diritto del mediatore al riconoscimento della provvigione



Deve escludersi qualsivoglia ipotesi di responsabilità a carico del mediatore, laddove al medesimo venga contestato l’omesso espletamento di indagini di carattere tecnico, tra le altre quella consistente nella verifica delle condizioni per il rilascio del certificato di abitabilità, atteso che dette indagini esulano obiettivamente dal novero delle condizioni specialistiche esigibili in relazione alla categoria professionale di appartenenza.

Non è, di conseguenza, ascrivibile al mediatore alcuna violazione degli obblighi informativi ex art. 1759 c.c. laddove quest’ultimo, una volta appreso della sussistenza di irregolarità urbanistiche, abbia provveduto alla tempestiva comunicazione della circostanza al Notaio incaricato della stipula del contratto definitivo di compravendita, sollecitando un incontro tra le parti al fine di addivenire ad una soluzione tecnica e giuridica del problema.

La funzione principale del mediatore immobiliare resta quella di mettere in relazione il venditore di un immobile con il compratore e di aiutare le parti nel determinare elementi essenziali del contratto come, ad esempio, il prezzo di vendita o ancora il termine per la liberazione dell’immobile, obblighi tutti regolati dall’art. 1754 c.c..

Al fine di riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione, l’affare deve ritenersi concluso quando, tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per la esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno. (Luca Basciani) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Luca Basciani – Studio Legale Basciani–Volpe


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