Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28290 - pubb. 30/11/2022

Sovraindebitamento e durata minima della liquidazione controllata

Tribunale Padova, 20 Ottobre 2022. Pres. Santinello. Est. Elburgo.


Liquidazione Controllata - Durata minima della procedura - Termine triennale - Sussistenza

Liquidazione Controllata - Durata della procedura - Acquisizione dei ratei di reddito futuro -  Termine finale - Dichiarazione di esdebitazione ex art. 282 CCII - Sussistenza



Stante la necessità di stabilire un limite alla durata della procedura di liquidazione controllata -malgrado il nuovo CCII nulla disponga al riguardo - atteso il disposto dell’art. 282 c.1 CCII per cui “Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura”, deve concludersi che l’esdebitazione può conseguire in ogni caso non prima del decorso dei tre anni, per cui fino al termine del triennio continuano ad essere esigibili i crediti della massa.

Da ciò consegue che la procedura di liquidazione controllata deve avere una durata di almeno tre anni: proprio in ragione di tale persistente esigibilità, infatti, è interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacchè, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo, "tornato in bonis", si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale.

Per converso, facendo coincidere la durata "minima" della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicchè, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni.

E' ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, ma è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione, per cui, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non può proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicchè l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


Si veda il commento di Astorre Mancini: “Liquidazione controllata: durata della procedura ed effetti esdebitatori (Breve nota a Tribunale di Bologna 29 settembre 2022 e Tribunale di Padova 20 ottobre 2022)”, in www.ilcaso.it



Segnalazione e massime dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini, mancini@studiomanciniassociati.it


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