Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28284 - pubb. 29/11/2022

Il Tribunale di Verona sugli obblighi informativi dell’intermediario nei contratti derivati

Tribunale Verona, 08 Novembre 2022. Est. Fin.


Contratti derivati – Obblighi informativi dell’intermediario



Oltre alla indicazione specifica dei criteri di calcolo del mark to market, la Banca deve fornire indicazioni circa le prospettive dei tassi nel periodo in cui il contratto derivato avrebbe esplicato i suoi effetti, ed indicare al cliente lo squilibrio iniziale del rapporto, le commissioni e i margini di intermediazione realizzati dalla banca. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)




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