Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27896 - pubb. 21/09/2022

Simulazione: è ravvisabile un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale?

Cassazione civile, sez. I, 14 Giugno 2022, n. 19149. Pres. Genovese. Est. Tricomi.


Azione di simulazione - Art. 1415, comma 2, c.c. - Presupposti - “Legitimatio ad causam” - Fattispecie



L'art. 1415, comma 2, c.c., legittimando i terzi a far valere la simulazione del contratto rispetto alle parti quando essa pregiudichi i loro diritti, non consente di ravvisare un interesse indistinto e generalizzato di qualsiasi terzo ad ottenere il ripristino della situazione reale, essendo, per converso, la relativa legittimazione indissolubilmente legata al pregiudizio di un diritto conseguente alla simulazione; pertanto, non tutti i terzi, solo perché in rapporto con i simulanti, possono richiedere l'accertamento della simulazione, dovendosi invece riconoscere il relativo potere di azione o di eccezione soltanto a coloro la cui posizione giuridica risulti negativamente incisa dall'apparenza dell'atto. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto il genitore naturale non legittimato a far accertare la simulazione della separazione consensuale dell'altro genitore con il proprio coniuge, non avendo dedotto e provato la negativa incidenza dell'accordo apparente sul mantenimento del figlio nato fuori dal matrimonio e la sussistenza di un proprio pregiudizio almeno potenziale). (massima ufficiale)




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