Assegno divorzile: il Tribunale di Roma 'mitiga' gli effetti del nuovo orientamento di Cassazione
Tribunale di Roma, 21 Luglio 2017. Est. Pratesi.
Divorzio – Assegno divorzile – Spettanza – Indipendenza economica – Precisazioni – Posizione sociale dell’avente diritto – Rilevanza – Sussiste
In virtù dei principi enunciati dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 10/05/2017 n. 11504, nel giudizio diretto al riconoscimento dell’assegno divorzile, occorre in via preliminare accertare (prescindendo dunque da qualsiasi comparazione con le condizioni dell’altro coniuge e con il pregresso tenore di vita) se il coniuge richiedente versi o meno in una condizione di obiettiva indipendenza economica, desunta – salvi casi specifici – da indicatori quali il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu "imposti" e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), le capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Una volta escluso che il coniuge, all’esito del giudizio di cui sopra, operato sulla base del principio di autoresponsabilità economica, si trovi (in atto o in potenza) in una simile condizione di indipendenza, ed abbia quindi in linea astratta diritto a percepire l’assegno divorzile, occorre fare riferimento, sulla base del concorrente principio della solidarietà postconiugale, ai criteri di commisurazione indicati dall’art. 5 l div. ("(....) condizioni dei coniugi, (....) ragioni della decisione, (....) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, (....) reddito di entrambi (....)"), e "valutare" "tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio" al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno di divorzio. Questi principi devono però essere integrati dagli elementi in fatto emergenti dal caso concreto: infatti, nel considerare le esigenze minime che possono e devono essere salvaguardate in virtù della solidarietà postconiugale, occorre avere riguardo anche alla posizione sociale dell’avente diritto (elemento cui fanno richiamo persino le disposizioni che regolano l’obbligo agli alimenti – v. art. 438 c.c.). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)