Opponibilità al creditore ipotecario dell’assegnazione della casa coniugale
Tribunale di Bari, 10 Febbraio 2015. .
Esecuzione forzata immobiliare – Iscrizione ipotecaria del creditore pignorante – Successiva trascrizione dell’assegnazione della casa coniugale – Inopponibilità al creditore ipotecario – Non sussiste – Ordine di cancellazione della trascrizione – Inammissibilità – Sussiste
Non potendosi ravvisare, in capo al coniuge assegnatario della casa coniugale in sede di separazione o divorzio, la titolarità di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento, bensì di un diritto personale di godimento, e considerato il carattere eccezionale dell’art.2812 c.c. che non ne ammette pertanto una interpretazione analogica, non è consentito di ordinare la cancellazione della trascrizione dell’atto di assegnazione della casa familiare, né tantomeno può ordinarsi la liberazione dell’immobile. [Nella fattispecie, il creditore pignorante aveva eccepito l’inopponibilità nei propri confronti della trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa coniugale pignorata, operata successivamente all’iscrizione di ipoteca sullo stesso immobile.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Riccardi
Il testo integrale