Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7601 - pubb. 23/07/2012

Diritto del socio accomandante alla consultazione dei libri contabili, finalità, contenuto e limiti

Tribunale Novara, 19 Dicembre 2009. Est. Simona Gambacorta.


Società in accomandita semplice - Diritto del socio accomandante di consultazione dei libri contabili e degli altri documenti - Strumento di controllo dell'attività gestoria e di conservazione del valore della quota.

Società in accomandita semplice - Diritto del socio accomandante alla consultazione dei libri contabili degli altri documenti - Contenuto - Estensione - Ausilio di un professionista - Diritto di estrarre copia della documentazione - Limitazione in nome del "segreto sociale" - Esclusione.



Nelle società in accomandita semplice, la possibilità per il socio accomandante di esercitare il controllo sulla gestione attraverso la consultazione dei libri contabili e degli altri documenti della società diventa strumento essenziale di controllo sull'attività gestoria e prerogativa funzionale all'attuazione di forme di tutela del singolo socio, identificabili anche in esigenze di verifica preordinate ad una corretta liquidazione del socio uscente. La sostanziale illiquidità della quota, che a differenza dell'azione, non ha un mercato di riferimento, giustifica una lettura del diritto di consultazione non solo come strumento di monitoraggio dell'operato dei soci amministratori per una tutela dell'interesse ad una governance attiva da parte dei soci non amministratori, ma altresì come mezzo propedeutico alla tutela dell'interesse patrimoniale all'integrità della quota. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Nelle società in accomandita semplice, il diritto del socio accomandante di consultazione dei libri contabili e degli altri documenti della società può essere esercitato con l'ausilio di professionisti di fiducia del socio; inoltre, come espressamente prevede l'articolo 2320, ultimo comma, c.c., tale diritto non è limitato alle sole scritture contabili, ma è esteso agli altri documenti della società, nozione, questa, di ampio respiro, idonea a ricomprendere anche la documentazione commerciale e ogni altro documento inerente alla gestione della società che possa assumere rilevanza in vista dell'obiettivo esplicitato dalla norma medesima, ovverosia il controllo sull'esattezza dei dati contabili patrimoniali. Il diritto in questione comprende, poi, la possibilità di estrarre copia della documentazione e non può essere limitato in nome del cosiddetto "segreto sociale". (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


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