Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 6845 - pubb. 23/01/2012

Registro imprese e principio di tipicità degli atti soggetti a iscrizione

Tribunale Varese, 29 Luglio 2011. Est. Cosentino.


Registro delle imprese – Principio di tipicità degli atti soggetti a iscrizione – Atti iscrivibili ex art. 2470 c.c. e ex art. 2300 c.c. – Conseguenze.

Registro delle imprese – Sistema di pubblicità di impresa e sistema di pubblicità immobiliare – Differenze.

Registro delle imprese – Iscrizione della domanda di revocatoria ex art. 2901 di un atto di trasferimento di quote di una s.a.s. – Inammissibilità.



Il principio di tipicità degli atti soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese appare immanente alla stessa funzione pubblicitaria, la quale non tollera incertezza in ordine agli atti da pubblicizzare né ammette mere facoltà di pubblicizzare al di fuori dei casi previsti, pena la compromissione dell’affidamento dei terzi che rischierebbero di veder pubblicizzati atti dei quali si ignorava colpevolmente la soggezione a pubblicità. Essenziale ad ogni sistema di pubblicità è, infatti, la predeterminazione legale degli atti e dei fatti soggetti alla pubblicità stessa, onde consentire ai terzi di conoscere preventivamente quali di essi trovare rappresentati nel pubblico registro. L’iscrizione nel registro di atti e fatti non contemplati espressamente dalla legge deve dunque essere negata. Nel campo della disciplina delle società di persone, manca una disposizione quale quella dettata dall’art. 2470 c.c. in tema di società di capitali, norma che prevede l’iscrizione dell’atto che determini il trasferimento della titolarità della partecipazione. Tale norma prevede un obbligo di iscrizione del trasferimento della quota e introduce un criterio di soluzione del conflitto tra più aventi causa dal medesimo soggetto. Con riferimento alle società di persone è invece oggetto di pubblicità esclusivamente la modifica dell’atto costitutivo conseguente a vicende traslative di partecipazioni sociali (art. 2300 c.c.), mentre non vi sono regole specifiche ai fini della certezza e stabilizzazione della circolazione giuridica di tale “bene”. Tanto basta ad escludere l’illegittimità del rifiuto del Conservatore del registro delle imprese di iscrivere la domanda giudiziale posta dal ricorrente (nel caso di specie si trattava di una domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. di un atto di trasferimento di quote di una s.a.s. dal socio accomandatario al socio accomandante). (Andrea Paganini) (riproduzione riservata)

Nel sistema della pubblicità immobiliare e mobiliare (mobili registrati) la trascrizione della domanda giudiziale, nei casi espressamente previsti, svolge una peculiare funzione prenotativa degli effetti di opponibilità ai terzi della futura sentenza di accoglimento, effetti prenotativi che invece difettano nel sistema di pubblicità di impresa. I due sistemi hanno infatti presupposti diversi e non possono ritenersi governati dai medesimi principi. (Andrea Paganini) (riproduzione riservata)

La domanda giudiziale di revocatoria ex art. 2901 c.c. di un atto di cessione di quote di una s.a.s. dal socio accomandatario al socio accomandante non può essere iscritta sul registro delle imprese in quanto: a) il sistema di pubblicità di impresa non conosce il meccanismo dell’effetto prenotativo della domanda giudiziale, né è possibile importarlo dalla disciplina speciale della trascrizione immobiliare, non applicabile né estensivamente, né analogicamente; b) la mera opponibilità ai terzi della domanda, derivante dall’eventuale iscrizione, non ha alcuna utilità pratica, in mancanza del suddetto effetto prenotativo; c) il suddetto effetto prenotativo della pubblicità della domanda giudiziale non appare essenziale a soddisfare l’esigenza giurisdizionale dei diritti atteso che l’eventuale prevalenza dell’acquisto perfezionato dal terzo nelle more del giudizio, in pregiudizio dell’attore, troverebbe comunque tutela sul piano risarcitorio; d) ulteriore ostacolo, nel campo delle società personali, è rappresentato dall’assenza di una norma analoga a quella che si vorrebbe interpretare estensivamente (l’art. 2470 c.c. dettato per le sole società a responsabilità limitata). (Andrea Paganini) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Andrea Paganini


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