Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 27824 - pubb. 08/09/2022

Limiti della legittimazione del curatore fallimentare alla proposizione dell’azione di responsabilità in caso di sequestro di prevenzione

Tribunale Napoli, 06 Aprile 2022. Pres. Graziano. Est. Reale.


Tribunale delle Imprese – Fallimento – Azione di responsabilità – Sequestro preventivo – Amministratore giudiziario



L’art. 63, 6° comma, del D. Lgs. n. 159/2011 prevede la prevalenza del sequestro di prevenzione sul fallimento sicché, laddove il curatore fallimentare non rivenga beni liberi dal sequestro nella massa attiva, si pone il problema della opportunità che la procedura fallimentare rimanga aperta per l’eventuale proposizione di azioni di responsabilità, su cui il comma 8° del predetto articolo – che attribuisce all’amministratore giudiziario nominato dal giudice penale la legittimazione a proporre le azioni di inefficacia di cui alla sezione 3, capo 3, titolo 2 del L.F. – tace del tutto. In tale ottica, se il sequestro di preventivo ha oggetto quote di partecipazione sociali o l’azienda, considerato che tutti i poteri di amministrazione vengono trasferiti all’amministratore giudiziario, il curatore fallimentare è legittimato ad esperire esclusivamente l’azione di responsabilità per atti di mala gestio compiuti antecedentemente al sequestro di prevenzione in quanto l’amministratore giudiziario risponde del proprio operato esclusivamente al giudice penale che lo ha nominato e l’organo di amministrazione volontaria della società finisce in una posizione di sostanziale quiescenza.

L’irragionevole e immotivata ritardata approvazione dei bilanci di esercizio, che ha procrastinato l’emersione della perdita del capitale sociale e la conseguente adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2447 c.c., è fonte di responsabilità per l’organo amministrativo e di controllo, ed il danno può essere liquidato secondo il criterio della “perdita patrimoniale incrementale” e quindi facendo la differenza tra il patrimonio netto negativo esistente al verificarsi della causa di scioglimento e quello risultate all’atto del fallimento. (Stefano Vitale) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell’Avv. Stefano Vitale del foro di Torre Annunziata


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