Sulla decorrenza della prescrizione dell’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori
Tribunale di Roma, 01 Aprile 2019. Est. Clelia Buonocore.
Società a responsabilità limitata – Azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori – Prescrizione – Decorrenza – Verificarsi dell’evento lesivo
Con riferimento all’azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli amministratori, il sesto comma dell’art. 2476 c.c. non riproduce quanto previsto in punto di prescrizione per l’analogo rimedio esperibile da soci e terzi nei confronti degli amministratori di società per azioni (“L’azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo”); pertanto, dovendosi escludere – a norma dell’art. 14 disp. prel. c.c. - la applicabilità in via analogica alle società a responsabilità limitata della “speciale” disposizione in tema di prescrizione trasfusa nel secondo comma dell’art. 2395 c.c., non può che ritenersi applicabile, con riferimento al rimedio di cui al sesto comma dell’art. 2476 c.c., la disposizione di portata generale contenuta nell’art. 2497 c.c. secondo cui la prescrizione in materia di diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito decorre dal giorno “in cui il fatto si è verificato”, dovendosi intendere per tale non già la semplice condotta illecita ma l’evento lesivo nel suo complesso, comprensivo, dunque, della lesione della sfera giuridica altrui. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)