Revoca di amministratore di società in accomandita semplice con un solo accomandatario e nomina di amministratore giudiziario
Tribunale di Reggio Emilia, 15 Febbraio 2018. Est. Notari.
Società – Società di persone – Società in accomandita semplice – Amministratori – Provvedimento d’urgenza – Revoca giudiziale dell’amministratore unico accomandatario – Nomina di amministratore giudiziario – Ammissibilità
È ammissibile, per il socio accomandante, intraprendere l’azione cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. anche in presenza di una società in accomandita semplice dotata di un socio accomandatario e amministratore unico.
Alla società in accomandita semplice è applicabile lo strumento della revoca dell’amministratore per via giudiziaria delineato per la società semplice dall’art. 2259 c.c., anche laddove la revoca sia richiesta nei confronti dell’unico socio accomandatario.
In una società in accomandita semplice, in caso di revoca per giusta causa dell’amministratore che sia unico socio accomandatario, l’autorità giudiziaria ha la facoltà di disporre la nomina di un amministratore giudiziario al fine di rendere effettiva la tutela cautelare evitando la paralisi completa dell’attività sociale. (Francesco Di Tano e Filippo Salvardi) (riproduzione riservata)
Segnalazione a cura dell'Avv. Francesco Di Tano e del Dott. Filippo Salvardi
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