Diritto Societario e Registro Imprese


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12155 - pubb. 26/02/2015

Azione di responsabilità promossa dal creditore nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società sottoposta a concordato preventivo con cessione dei beni

Tribunale Piacenza, 12 Febbraio 2015. Pres., est. Gabriella Schiaffino.


Azione di responsabilità promossa dal creditore nei confronti degli amministratori e dei sindaci di società sottoposta a concordato preventivo con cessione dei beni - Ammissibilità - Natura giuridica autonoma e non surrogatoria dell’azione - Legittimazione attiva del creditore sociale e non del Commissario giudiziale o del Liquidatore

Rito societario - Mutamento in rito ordinario a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n 71 del 2008 - Preclusioni e decadenze già maturate interpretazione



Non è improcedibile o inammissibile l’azione di responsabilità promossa dal singolo creditore di una società ammessa alla procedura concorsuale del concordato preventivo con cessione dei beni non essendo di ciò impeditiva la previsione di cui all’art 184 L.Fall. che disciplina l’effetto vincolante esdebitatorio del concordato preventivo nei confronti di tutti i creditori. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)

L’azione di responsabilità non altera la par condicio creditorum in quanto ha finalità risarcitorie solo nei riguardi del singolo amministratore soggetto distinto dalla società e privo di poteri di rivalsa nei confronti della stessa. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)

L’ammissione della società alla procedura di concordato preventivo non implica un giudizio di meritevolezza dell’operato dei singoli amministratori come si desume anche dalla previsione di cui all’art 173 L.Fall. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)

Il vincolo derivante dal concordato preventivo non fa venir meno la qualità di creditore della società del singolo creditore come si desume dalla previsione dell’ultima parte dell’art 184 L.Fall. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)

L’azione di cui all’art 2394 c.c. ha natura autonoma e non surrogatoria rispetto all’azione prevista dagli artt 2392 e 2393 c.c. e pertanto, l’instaurazione della procedura di concordato preventivo non determina la carenza di interesse in capo al singolo creditore;
L’azione di responsabilità di cui all’art 2394 c.c. può essere esperita dal singolo creditore ai sensi della previsione di cui all’art 2394 bis c.c. non comportando la procedura la perdita della capacità processuale in capo agli organi sociali in favore del Commissario Giudiziale ovvero del Liquidatore. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)

A seguito della pronuncia della sentenza n 71 del 2008 della Corte Costituzionale in presenza di cause connesse ordinarie con altre sottoposte al rito societario il procedimento prosegue per tutte nelle forme del rito ordinario salve le decadenze e le preclusioni maturate, intendendosi per tali quelle già verificatesi con riguardo al giudizio nel quale prosegue il procedimento. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)

Nell’ipotesi di sentenza non definitiva che abbia deciso rigettandole solo questioni preliminari senza concessione dei termini di cui all’art 183 comma VI c.p.c. il Giudice al quale viene rimesso il giudizio ha l’obbligo e non la facoltà di concederli se richiesto dalle parti ancora all’udienza di precisazione delle conclusioni. (Gabriella Schiaffino) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione del Dott. Gianluigi Morlini


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