Sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e gravi motivi; condanna al pagamento di un bene fungibile che non può integrare una situazione di danno irreparabile
Appello di Venezia, 14 Gennaio 2013. Pres., est. Silvestre.
Efficacia esecutiva della sentenza impugnata – Istanza di sospensione – Art. 283 c.p.c. – Gravi motivi – Rilevante probabilità di riforma della sentenza impugnata – Pericolo dell’irreparabilità del pregiudizio al diritto controverso.
Efficacia esecutiva della sentenza impugnata – Istanza di sospensione – Art. 283 c.p.c. – Gravi motivi – Pericolo di pregiudizio irreparabile al diritto controverso – Sentenza di condanna al pagamento di somma di denaro – Rigetto dell’istanza di sospensione.
In materia di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata, i gravi motivi al concorso dei quali la norma dell’art. 283 c.p.c. subordina la sospensione vanno individuati, alternativamente, nella rilevante probabilità della riforma della decisione gravata dall’impugnazione ovvero nel pericolo dell’irreparabilità del pregiudizio derivante al diritto controverso dall’esecuzione della sentenza. (Vincenzo Cannarozzo, Federico Mincao) (riproduzione riservata)
In materia di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza appellata, l’istanza ex art. 283 c.p.c. va rigettata qualora trattasi di sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro – peraltro non di ingente entità e già incassata dall’appellante – e, quindi di un bene fungibile che, per sua stessa natura, in linea generale non può mai integrare una situazione di danno irreparabile. (Vincenzo Cannarozzo, Federico Mincao) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Vincenzo Cannarozzo
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