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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29067 - pubb. 25/04/2023.

Riunione della opposizione a decreto ingiuntivo con l'opposizione allo stato passivo


Tribunale di Roma, 06 Marzo 2023. Pres. La Malfa. Est. Miccio.

Opposizione a decreto ingiuntivo - Opposizione allo stato passivo - Contrasto di giudicati - Riunione - Presupposti


Il giudizio di opposizione allo stato passivo non può essere riunito a quello di opposizione a decreto ingiuntivo e ciò in ragione della diversità del rito (l'uno camerale, l'altro ordinario) ma anche della inattitudine della decisione assunta in crede di opposizione a stato passivo a passare in giudicato, stante la sua valenza meramente endo fallimentare ex art. 96 l.f..


È tuttavia possibile la sospensione dell'uno o dell'altro giudizio al fine di consentire che una delle due liti si definisca prima della decisione dell'altra, così evitando un contrasto di decisioni, con la precisazione che ciò presuppone la verifica delle domande svolte nei due giudizi e l'idonei dele stesse a dar luogo al detto contrasto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)