Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 25903 - pubb. 07/03/2021

Inopponibilità della sentenza di usucapione dell'immobile pignorato

Tribunale Bergamo, 07 Febbraio 2021. Est. De Simone.


Opposizione di terzo all'esecuzione



La sentenza di usucapione dell’immobile pignorato la cui domanda sia stata trascritta dopo la trascrizione del pignoramento non è opponibile non solo al creditore procedente, ma neppure a quello intervenuto con titolo, che prosegua da solo l’espropriazione forzata dopo la rinuncia del creditore principale. Tale inopponibilità prescinde dalla circostanza che il creditore interveniente vanti un titolo di garanzia sull’immobile, in quanto la trascrizione del pignoramento dà evidenza dell’esistenza della procedura esecutiva ed è quindi onere di chi agisce per l’acquisto della proprietà a titolo originario verificare natura ed entità degli interventi titolati che del pignoramento possono avvantaggiarsi, convenendo in giudizio tutti i creditori al fine di rendere loro opponibile la sentenza eventualmente pronunciata a suo favore.


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