Costituzione dell’opponente e abbreviazione dei termini come norma eccezionale
Tribunale di Verona, 14 Novembre 2010. Est. Mirenda.
Sezioni Unite 19246/2010 – Applicabilità ai procedimenti pendenti – Esclusione – Remissione in termini – Ripetizione dell’atto – Esclusione – Sanatoria – Sussiste.
In difetto di una positiva disciplina speciale di segno diverso, gli ordinari termini di costituzione previsti per il giudizio di cognizione ordinaria (artt. 165 e 166 c.p.c.) devono trovare applicazione anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo, sì che fermo il dimezzamento automatico di cui all’art. 645, comma 2, c.p.c. (il cui mancato rispetto legittimerà il convenuto opposto all’esercizio della facoltà di cui all’art. 163 bis, comma terzo, c.p.c.) – all’opposto residuerà comunque un congruo termine di 15 gg. per esaminare la documentazione prodotta dall’opponente e redigere un’avveduta comparsa di risposta (Il Tribunale, non recependo le puntualizzazioni delle SSUU 19246/2010, esclude nel caso di specie un caso di errore in capo all’opponente ritenendo l’opposizione tempestiva). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario, art. 645 c.p.c.
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