Sospensione parziale del titolo esecutivo ed accantonamento obbligatorio
Tribunale di Rovigo, 13 Giugno 2018. Est. Martinelli.
Espropriazione forzata – Sospensione totale o parziale del titolo esecutivo giudiziale – Distribuzione del ricavato – Sospensione ex art. 623 c.p.c. – Accantonamento
La norma contenuta nell’art. 510 c.p.c. (la quale prevede l’accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore) ha natura eccezionale perchè deroga al principio generale secondo il quale possono soddisfarsi sul ricavato solo i creditori muniti di titolo esecutivo o il cui credito sia riconosciuto dal creditore.
Detta norma non è dunque applicabile in via analogica all’ipotesi in cui l’efficacia del titolo esecutivo giudiziale sia stata successivamente anche solo parzialmente sospesa, dovendosi in tal caso applicare l’art. 623 c.p.c. che impone al giudice, senza alcun potere di sindacato, di sospendere l’esecuzione o la distribuzione del ricavato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Il Giudice dott. Mauro Martinelli,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza dell’8 giugno 2018,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
In data 3 maggio 2018 i creditori intervenuti D. F., C. B., G. F. e F. F. hanno depositato una nota di precisazione del credito - nell’esecuzione immobiliare promossa nei confronti di B. N. - nella quale hanno evidenziato che la Corte di Appello di Venezia (con ordinanza del 14 settembre 2017) ha sospeso l’efficacia esecutiva della sentenza n. 1073/2016 limitatamente alla metà delle somme liquidate a titolo di risarcimento danni, chiedendo al Giudice della esecuzione di disporre l’accantonamento della somma residua all’esito della distribuzione del ricavato tra i creditori (pari ad € 53.370,97), in attesa del deposito della sentenza della Corte d’Appello di Venezia (con udienza di precisazione delle conclusioni fissata al 3 aprile 2019) e successivo passaggio in giudicato.
In data 10 maggio 2018 il delegato ha comunicato alle parti il progetto di distribuzione, invitandole a provvedere al deposito di eventuali osservazioni.
Il debitore esecutato - nelle proprie osservazioni del 21 maggio 2018- ha chiesto l’attribuzione di € 57.718,58, sull’assunto che:
1. la richiesta di accantonamento di € 53.370,97 avanzata dai creditori intervenuti D. F., C. B., G. F. e F. F. non possa trovare accoglimento, in quanto la situazione giuridica dedotta (ipotesi di intervento titolato divenuto parzialmente inefficace a seguito dell’ordinanza di sospensione parziale della Corte di Appello di Venezia) non è contemplata dall’art. 510 c.p.c., il quale prevede che possa essere disposto l’accantonamento (esclusivamente) delle “somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore”;
2. la somma di € 996,00, attribuita nella bozza del progetto di distribuzione (poi modificata) ai creditori intervenuti D. F., C. B., G. F. e F. F., debba essere ridotta ad € 514,84 in quanto ricomprendente anche le spese legali sostenute per promuovere due interventi (rispettivamente del 3 giugno 2015 e dell’8 maggio 2017), dichiarati improcedibili;
3. la somma di € 3.447,93 attribuita nella bozza del progetto di distribuzione (poi modificata) alla creditrice procedente Ilenia Z. debba essere ridotta ad € 2.937,24, in quanto comprensiva di spese sostenute per promuovere una procedura esecutiva risultata infruttuosa, posto che l’art. 95 c.p.c. – nel prevedere che le spese sostenute dal creditore procedente debbano essere poste a carico del debitore esecutato – non può trovare applicazione nell’ipotesi di pignoramento negativo e di mancato inizio dell’espropriazione forzata, rimanendo a carico dell’istante ex artt. 310 e 623, ultimo comma, c.p.c. (cfr. Cass. 8298/2011);
4. la somma da attribuirsi ai creditori intervenuti D. F., C. B., G. F. e F. F. debba essere ridotta ad € 54.963,25 in virtù della eliminazione delle spese legali maturate per l’intervento tardivo (richieste per le fasi introduttiva ed istruttoria in base ai parametri medi per scaglione di riferimento ai sensi del d.m. 55/2014);
All’udienza dell’8 giugno 2018, la creditrice procedente Ilenia Z. e l’intervenuto avv. F. Z. hanno dichiarato di approvare il progetto di distribuzione (come modificato dal delegato sulla base delle osservazioni del debitore) chiedendo, in subordine, in caso di procedimento incidentale, il riparto delle voci di credito non contestate ed a questi spettanti; i creditori intervenuti D. F., C. B., G. F. e F. F. hanno chiesto l’integrale accoglimento delle conclusioni assunte, insistendo altresì nella richiesta di accantonamento.
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In primo luogo, si evidenzia, per quanto concerne la somma attribuita alla creditrice procedente Ilenia Z., che il delegato ha recepito fondatamente le osservazioni del debitore esecutato – rideterminando la somma spettante in € 2.937,24 – senza contestazioni ad opera della parte, la quale ha espressamente dichiarato di approvare il progetto di distribuzione; parimenti, per quanto concerne la somma attribuita al creditore intervenuto avv. F. Z., questi ha dichiarato di approvare il progetto di distribuzione.
In secondo luogo, quanto alle somme richieste dai creditori intervenuti D. F., C. B., G. F. e F. F. relativamente alle spese legali sostenute per l’intervento tardivo, si rileva che il delegato (a seguito delle osservazioni del debitore esecutato) ha erratamente detratto i compensi per la fase introduttiva e istruttoria/trattazione, posto che l’intervento è stato regolarmente proposto con partecipazione alla fase di trattazione. La circostanza che la durata del procedimento sia stata assai limitata non incide sul diritto al compenso (anche alla luce della necessità di studio del fascicolo e predisposizione dell’atto, oltre che di discussione sui temi dell’odierna ordinanza), ma valorizza la necessità di una rideterminazione nei minimi previsti dal D.M. 55/2014, pari ad € 1.338,00, oltre accessori (per complessivi € 1.952,31). La somma complessivamente spettante ai creditori intervenuti va, pertanto, rideterminata in € 57.430,40.
In terzo luogo, quanto alle somme attribuite a D. F., C. B., G. F. e F. F. relativamente alle spese legali sostenute per i due precedenti interventi (del 3 giugno 2015 e dell’8 maggio 2017), si condividono le osservazioni del debitore esecutato, recepite dal delegato (il quale ha rideterminato la somma in € 514,84), in quanto non possono gravare sul debitore le spese legali sostenute dal creditore per esperire un intervento dichiarato poi improcedibile, poiché non funzionali all’attività esecutiva.
Quanto affermato è corroborato dalla constatazione che le spese dell’ultimo intervento (riconosciute da questa autorità giudiziaria, seppur parzialmente rideterminate), non sarebbero mai state sostenute, né richieste se uno dei precedenti interventi non fosse stato dichiarato improcedibile.
Ciò premesso, occorre rilevare che il nodo gordiano sottoposto all’attenzione dell’autorità giudicante non è oggetto di pronunce giurisprudenziali da parte della Suprema Corte. L’unico precedente di merito edito e rinvenuto (Tribunale di Padova 13 febbraio 2007, reperibile in dejure) ha affermato l’applicabilità dell’art. 510, III comma c.p.c. nell’ipotesi di intervento fondato su un titolo esecutivo revocato durante la pendenza del procedimento esecutivo.
La dottrina appare divisa: da un lato, i sostenitori della applicazione analogica dell’art. 510 c.p.c. alla ipotesi in esame rinvengono nella medesima ratio la possibilità di accantonare le somme oggetto di un titolo sospeso; dall’altro, gli autori che non ritengono fondata la predetta applicazione muovono dalla eccezionalità della norma, oltre che dalla diversità ontologica delle situazioni esaminate.
La tesi negativa appare più convincente: non solo, infatti, non sembra condivisibile la assimilazione tra il creditore che ancora non ha potuto accertare giudizialmente il proprio diritto di credito a quello che tale accertamento si è visto negare (in tutto o in parte), ma soprattutto la disposizione appare palesemente eccezionale – e pertanto non estensibile analogicamente – poiché deroga al principio generale secondo il quale possono soddisfarsi sul ricavato solo i creditori muniti di titolo esecutivo o il cui credito sia riconosciuto dal creditore.
Ciò non determina, tuttavia, la possibilità di restituire al debitore le somme di denaro oggetto di accertamento e condanna cristallizzate in un titolo giudiziale successivamente sospeso; l’art. 623 c.p.c., infatti, impone al Giudice – senza alcun potere di sindacato – di sospendere la esecuzione (ovvero la distribuzione) – in forma di atto ricognitivo - quale conseguenza della sospensione del titolo fondante la esecuzione (fino alla decisione, anche non definitiva, sul titolo stesso).
In altri termini - come acutamente sostenuto da autorevole dottrina – “non si tratta di sospensione parziale della distribuzione ex art. 512, 2 co., che può essere disposta soltanto in pendenza di controversie sorte nella fase satisfattiva, ma di effetto consequenziale ed automatico della pregressa sospensione, esterna o interna, del processo esecutivo”.
P.Q.M.
A) DICHIARA esecutivo il progetto di distribuzione predisposto dal delegato e depositato il 23 maggio 2018, con le modifiche indicate in motivazione e per l’effetto attribuisce a:
omissis
B) DISPONE che il delegato provveda al pagamento delle somme sopra indicate;
C) SOSPENDE la procedura, ai sensi dell’art. 623 c.p.c., limitatamente al residuo importo derivante dalla vendita immobiliare e non attribuito al capo A) della presente ordinanza fino alla decisione della Corte di Appello di Venezia (con attribuzione al debitore esecutato ovvero ai terzi intervenuti in base all’esito della predetta controversia ove l’esecutività del titolo è stata parzialmente sospesa).
Rovigo, 13/06/2018
IL GIUDICE
Dr. Mauro Martinelli
Ordinanza redatta con l’ausilio del dr. Stefano Sartori in tirocinio.