Diritto e Procedura Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19428 - pubb. 30/03/2018
La disciplina nazionale sulla negoziazione assistita non rispetta le condizioni indicate dalla Corte UE per le procedure di ADR obbligatorie
Tribunale Verona, 27 Febbraio 2018. Est. Vaccari.
Procedimento civile - Procedure di ADR obbligatorie - Principi espressi dalla Corte di Giustizia UE - Negoziazione assistita - Intervento di un difensore - Costi ingenti
Con la recente sentenza n. 457 del 14 giugno 2017 la Corte di Giustizia Ue, ribadendo i principii già affermati dalla sentenza del 18 marzo 2010, in tema di tentativo di conciliazione obbligatoria per le liti in materia di telecomunicazioni, ha elencato le condizioni in base alle quali qualsiasi tipo di Adr obbligatoria può ritenersi compatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Secondo la Corte tale giudizio di compatibilità può essere espresso qualora la procedura soddisfi congiuntamente tutte le seguenti condizioni:
1) non conduca ad una decisione vincolante per le parti;
2) non comporti un ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale;
3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione;
4) non generi costi, ovvero generi costi non ingenti (evidenziazione dello scrivente), per le parti, a patto però che la via elettronica non costituisca l'unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l'urgenza della situazione lo impone.
Ciò detto, ad avviso di questo giudice, la disciplina nazionale sulla negoziazione assistita non rispetta la penultima delle predette condizioni, poiché, non potendo prescindere dall'intervento di un difensore, comporta dei costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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