Il custode giudiziario può eccepire l’inopponibilità all’esecuzione della locazione a canone vile
Tribunale di Rimini, 25 Gennaio 2017. Est. Maria Carla Corvetta.
Esecuzione immobiliare – Immobile locato – Canone “vile” – Opponibilità della locazione – Esclusione – Accertamento dell’inopponibilità nel corso della procedura – Ammissibilità – Criteri di valutazione della “viltà” del canone
La verifica circa l’inopponibilità dei contratti di locazione che, pur altrimenti opponibili, siano stati tuttavia stipulati con la pattuizione di un “canone vile” può essere compiuta non solo su espressa domanda od eccezione del soggetto acquirente l’immobile pignorato, bensì anche – a monte - nella stessa procedura espropriativa immobiliare da parte del custode giudiziario, in quanto soggetto preposto – in qualità di ausiliario del G.E. – ad assicurare la rapida e proficua liquidazione dell’immobile nell’interesse del creditore procedente e degli altri creditori intervenuti.
All’accertamento della viltà del canone può procedere direttamente il G.E., e quell’accertamento può condurre all’immediata emissione dell’ordine di liberazione ai sensi dell’art.590 c.p.c.. Il G.E. deve quindi fondare la decisione di procedere alla liberazione su di una cognizione sommaria dell’opponibilità del contratto di locazione.
A tal fine, l’esperto stimatore dovrà: 1) verificare, attraverso il metodo della comparazione con immobili similari aventi la medesima destinazione e poti nelle vicinanza dell’unità immobiliare in questione, il canone locativo medio; 2) verificare la corrispondenza del medesimo valore medio all’effettivo canone di mercato; c) calcolare l’ipotetico canone di locazione dell’immobile oggetto dell’espropriazione.
Solamente all’esito di tali operazioni peritali il G.E. potrà procedere a valutare l’eventuale sproporzione tra il canone di mercato (inteso quale giusto prezzo locativo) ed il canone pattuito tra le parti. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)