Pignoramento presso terzi e notifica del pignoramento al terzo personalmente
Appello di Venezia, 07 Marzo 2014. .
Atto di pignoramento presso terzi ex art. 543 c.p.c. – Notifica a mezzo posta – Rifiuto scritto dell’Ufficiale Giudiziario ex art. 108 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 – Istanza al Giudice ex art. 60 comma 1), punto 1) c.p.c. del creditore – Rigetto – Notifica al terzo solo personalmente mediante consegna dell’atto – Notifica al debitore a mezzo posta.
Va rigettata l’istanza ex art. 60 comma 1, punto 1) c.p.c. del creditore, avverso il diniego scritto dell’ufficiale giudiziario ex art. 108 D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 di procedere alla notifica a mezzo posta dell’atto di pignoramento presso terzi. La notifica per posta nell'ipotesi di cui all'art. 543 c.p.c. è, infatti, praticabile esclusivamente nei confronti del debitore, mentre per quanto riguarda il terzo la stessa deve essere eseguita personalmente, così come esplicitamente disposto dal primo comma del medesimo articolo. La ratio della differente disciplina risiede nel fatto che la notifica al terzo attiene specificamente al pignoramento, mentre quella al debitore costituisce un atto successivo al pignoramento con finalità informativa del debitore esecutato. (Gianluca Dalla Riva) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Gianluca Dalla Riva
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