Prova dell'affidamento in caso di mancata produzione del contratto di apertura di credito
Cassazione civile, sez. I, 24 Gennaio 2024, n. 2338. Pres. Acierno. Est. Mercolino.
Apertura di credito – Centrale rischi – Banca d’Italia
Non è possibile escludere la natura ripristinatoria delle rimesse affluite sul conto corrente, e conseguentemente dichiarare insussistente l'apertura di credito, per il solo fatto che il correntista non abbia fornito la prova della stipulazione del contratto in forma scritta.
Al giudice è precluso di affermare la nullità del contratto di affidamento per difetto del requisito di cui all'art. 117, comma primo, del d.lgs. n. 385 del 1993. E ciò in quanto la rilevazione di tale vizio, nel caso specifico, può essere sollecitata esclusivamente dal correntista o dal fideiussore, stante la peculiare natura di nullità “di protezione” propria dei contratti bancari.
Non essendo la nullità di protezione dei contratti bancari rilevabile d'ufficio, stante il limite della conformità del rilievo alla tutela dell'interesse debole, non può conseguentemente ritenersi preclusa ai ricorrenti la possibilità di fornire la prova dell'affidamento attraverso mezzi diversi dalla produzione del documento contrattuale, purché idonei a dimostrare l'utilizzazione da parte del correntista di importi eccedenti la disponibilità esistente sul conto e i limiti di tale utilizzazione, quali: gli estratti conto o i riassunti scalari, le risultanze del libro fidi, attestanti l'esistenza di una delibera di concessione di un finanziamento, o la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia. (Giuseppe Cuppone) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Cuppone